Art. 1
In vigore dal 23 apr 1969
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con legge 24 giugno 1950, n. 465;
Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
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Sono approvati e resi esecutivi l'annessa convenzione ed il relativo atto aggiuntivo stipulati in Bologna rispettivamente il 23 ottobre e 13 dicembre 1968 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo e di un posto di assistente ordinario presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bologna.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-01-16;85#art-1