Art. 1
In vigore dal 3 set 1969
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la proposta dell'ispettorato ripartimentale delle foreste di Vicenza in data 1° aprile 1967, per la classifica, in comprensorio di bonifica montana, dei comuni di Tretto, Santorso (p.) e Schio (p.), della superficie di ha. 2.246, in provincia di Vicenza, quale ampliamento del comprensorio di bonifica montana unificato dell'Agno-Chiampo e Leogra;
Vista la corografia su scala 1: 100.000 nella quale è indicato il perimetro della zona da classificare;
Sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste;
Visto l'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e l'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979;
Ritenuto che sussistano le condizioni per procedere alla richiesta classifica;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro;
Decreta:
Articolo unico
Il territorio dei comuni di Tretto, Santorso (p.) e Schio (p.) in provincia di Vicenza - della superficie di ha. 2.246, ed il cui perimetro è riportato con una linea di colore verde nella citata corografia su scala 1: 100.000 che, vistata dal Ministro proponente forma parte integrante del presente decreto - è classificato comprensorio di bonifica montana ai sensi e per gli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991, quale ampliamento del comprensorio di bonifica montana unificato dell'Agno-Chiampo e Leogra.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 gennaio 1969
SARAGAT
VALSECCHI - MANCINI -
COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1969
Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 138. - CARUSO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-01-14;524#art-1