Art. 1

In vigore dal 31 mar 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera; Visto il decreto del medico provinciale di Salerno in data 20 giugno 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, gli ospedali riuniti "San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona", di Salerno, sono stati classificati ospedale generale provinciale a norma degli articoli 19, 20, 22 e 54 della citata legge n. 132; Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto il 15 settembre 1932; Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa; Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno; Decreta: Gli ospedali riuniti "San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona", con sede in Salerno, di cui alle premesse, sono dichiarati ente ospedaliero. Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue: sei membri eletti dal consiglio regionale della Campania; un membro eletto dal consiglio comunale di Salerno; due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 15 settembre 1932. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 9 gennaio 1969 SARAGAT RIPAMONTI - RESTIVO Visto, il Guardasigilli: CAVA Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1969 Atti del Governo, registro n. 225, foglio n. 113. - GRECO

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-01-09;37#art-1

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Art. 1 Dichiarazione di ente ospedaliero degli ospedali riuniti "San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona", con sede in Salerno. — Testo vigente | Portale Normativo