Art. 1

In vigore dal 25 lug 1969
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera; Visto il decreto del medico provinciale de L'Aquila in data 6 luglio 1968, con il quale, sentito il Consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile "Serafino Rinaldi", di Pescina, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132; Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 4 dello statuto approvato con regio decreto 18 luglio 1930, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1952; Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa; Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno; Decreta: L'ospedale civile "Serafino Rinaldi", con sede in Pescina (L'Aquila), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero. Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue: un membro eletto dal consiglio provinciale de L'Aquila; tre membri eletti dal consiglio comunale di Pescina; due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 18 luglio 1930, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1952, registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 1952, registro n. 7 Interno, foglio n. 315. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 14 dicembre 1968 SARAGAT RIPAMONTI - RESTIVO Visto, il Guardasigilli: GAVA Registrato alla Corte dei conti, addì 1 luglio 1969 Atti del Governo, registro n. 227, foglio n. 92. - GRECO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-12-14;1607#art-1

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