Art. 1
In vigore dal 29 mar 1969
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;
Visto il decreto del medico provinciale di sanità, l'ospedale denominato ente ospedaliero Città di Imperia è stato classificato ospedale generale provinciale a norma degli articoli 19, 20, 22 e 54 della citata legge n. 132;
Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 3 dello statuto approvato con regio decreto 23 giugno 1930, e successive modificazioni;
Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;
Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;
Decreta:
L'ente ospedaliero Città di Imperia, con sede in Imperia, di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.
Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:
cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Imperia;
due membri eletti dal consiglio comunale di Imperia;
due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con decreto 23 giugno 1930, modificato con regio decreto 22 dicembre 1938 e con decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 1965, registrato alla Corte dei conti in data 11 novembre 1965, registro n. 33 Interno, foglio n. 96.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 dicembre 1968
SARAGAT
RIPAMONTI - RESTIVO
Visto, il Guardasigilli: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1969
Atti del Governo, registro n. 225, foglio n. 120. - GRECO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-12-14;1481#art-1