Statuto Istituto universitario lingue e letterature straniere di BergamoCapo III

Art. 16

In vigore dal 7 dic 1972
Gli esami delle lingue straniere consistono in prove scritte e orali, una per ciascun anno di corso. Le prove scritte della lingua straniera sono articolate come segue: 1° e 2° Anno: un dettato, una traduzione della lingua in italiano e una traduzione dall'italiano in lingua; 3° Anno: un dettato, una traduzione dall'italiano in lingua e una composizione nella lingua straniera; 4° Anno: un dettato, una traduzione dall'italiano in lingua e una composizione di cultura generale nella lingua straniera. Le prove orali di lingua vertono sul programma svolto nell'anno. L'esame orale del quarto anno comprende, oltre alla materia del corso ufficiale dell'anno, un esame di cultura generale che verte sopra un corso generale di storia della letteratura dalle origini ai nostri giorni, un corso di storia politica e un corso di grammatica storica. Lo studente che, superata la prova scritta in una sessione, non sostenga o non superi la prova orale nella medesima sessione, deve ripetere anche la prova scritta, salvo eventuali temperamenti disposti dalla facoltà.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-12-11;1693#art-siu-16

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