Art. 3
In vigore dal 3 ott 1969
Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° agosto 1967.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 dicembre 1968
SARAGAT
MEDICI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 settembre 1969
Atti del Governo, registro n. 229, foglio n. 20. - CARUSO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-12-11;1682#art-3