Art. 3

In vigore dal 3 ott 1969
Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° agosto 1967. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 dicembre 1968 SARAGAT MEDICI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: GAVA Registrato alla Corte dei conti, addì 11 settembre 1969 Atti del Governo, registro n. 229, foglio n. 21. - CARUSO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-12-11;1681#art-3

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