Art. 2
In vigore dal 16 ago 1969
Alla suddetta statizzazione si applicano le norme di cui al regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739.
Gli oneri previsti dall'art. 144, lettera E/3, del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, sono assunti dall'amministrazione provinciale di Verona, giusta deliberazione consiliare del 1 aprile 1964, n. 3792, approvata dalla giunta provinciale amministrativa il 23 aprile 1964, con il n. 12027/2.
Il contributo annuo a carico dello Stato per il mantenimento dell'istituto suddetto è stabilito in L. 103 milioni 930.000.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-12-11;1649#art-2