Art. 1
In vigore dal 9 ago 1969
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1965, n. 915;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
Articolo unico.
È approvato e reso esecutivo l'annesso atto stipulato in Modena il 16 febbraio 1968, con il quale, fermi restando ogni altro patto e clausola, vengono modificati gli articoli 5 e 6 della convenzione intervenuta il 9 gennaio 1964 fra l'università e le amministrazioni provinciale e comunale di Modena per la istituzione di un posto di professore di ruolo destinato all'insegnamento di "Puericultura" presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Modena, approvata e resa esecutiva con il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1965, n. 915.
Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 dicembre 1968
SARAGAT
SCAGLIA - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio 1969
Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 6. - CARUSO
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-12-11;1638#art-1