Art. 2

In vigore dal 7 feb 1969
È istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Siderurgia e fonderia" in aggiunta a quelli indicati per la facoltà di ingegneria dell'Università di Padova nella tabella d) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-12-11;1342#art-2

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Art. 2 Istituzione di un posto di professore di ruolo convenzionato da destinare all'insegnamento di "Siderurgia e fonderia" presso la facolta' di ingegneria dell'Universita' di Padova. — Testo vigente | Portale Normativo