Art. 2
In vigore dal 31 gen 1969
Il decreto presidenziale in data 5 giugno 1968, n. 821, citato nelle premesse, è rettificato nella sola parte relativa alla denominazione della cattedra dalla quale è stato recuperato uno dei 74 posti di assistente ordinario di cui all' del decreto stesso, nel senso che il posto di che trattasi deve intendersi recuperato dalla cattedra di semeiotica, chirurgica della facoltà di medicina e chirurgia della Università di Roma, anziché dalla cattedra di clinica delle malattie nervose e mentali della stessa facoltà della medesima Università di Roma.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-12-11;1331#art-2