Art. 1
In vigore dal 5 ago 1969
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il commercio con l'estero e per il turismo e lo spettacolo;
Decreta:
Articolo unico.
Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di coproduzione cinematografica tra l'Italia e la Bulgaria, concluso a Sofia il 29 luglio 1967, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'art. 13 dell'accordo stesso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare;
Dato a Roma, addì 10 dicembre 1968
SARAGAT
LEONE - MEDICI - RUSSO -
MAGRÌ
Visto, il Guardasigilli: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1969
Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 1. - CARUSO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-12-10;1628#art-1