Art. 1

In vigore dal 5 ago 1969
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il commercio con l'estero e per il turismo e lo spettacolo; Decreta: Articolo unico. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di coproduzione cinematografica tra l'Italia e la Bulgaria, concluso a Sofia il 29 luglio 1967, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'art. 13 dell'accordo stesso. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare; Dato a Roma, addì 10 dicembre 1968 SARAGAT LEONE - MEDICI - RUSSO - MAGRÌ Visto, il Guardasigilli: GAVA Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1969 Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 1. - CARUSO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-12-10;1628#art-1

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