Art. 2

In vigore dal 25 feb 1969
All'esproprio degli immobili, nonché dei diritti immobiliari, all'uopo occorrenti e che verranno designati dal Ministro per la difesa, sarà provveduto a norma delle leggi 25 giugno 1865, n. 2359, e 18 dicembre 1879, n. 5188, citate nelle premesse. Il termine entro il quale le espropriazioni dovranno incominciarsi e compiersi è stabilito rispettivamente in anni due e anni cinque dalla data di pubblicazione del presente decreto nella gazzetta della Repubblica. Essendo l'opera militare già ultimata, non è necessaria la prefissione di termini per l'inizio e compimento dei lavori. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Dato a Roma, addì 29 novembre 1968 SARAGAT GUI Visto, il Guardasigilli: GAVA Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1969 Atti del Governo, registro n. 225, foglio n. 21. - GRECO
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Art. 2 Dichiarazione di pubblica utilita' delle fortificazioni, fabbricati e delle opere in genere destinati alla difesa, gia' costruiti dalla Marina militare nel comune di Castelvolturno, localita' Torre Volturno, in provincia di Caserta. — Testo vigente | Portale Normativo