Art. 2
In vigore dal 25 feb 1969
All'esproprio degli immobili, nonché dei diritti immobiliari, all'uopo occorrenti e che verranno designati dal Ministro per la difesa, sarà provveduto a norma delle leggi 25 giugno 1865, n. 2359, e 18 dicembre 1879, n. 5188, citate nelle premesse.
Il termine entro il quale le espropriazioni dovranno incominciarsi e compiersi è stabilito rispettivamente in anni due e anni cinque dalla data di pubblicazione del presente decreto nella gazzetta della Repubblica.
Essendo l'opera militare già ultimata, non è necessaria la prefissione di termini per l'inizio e compimento dei lavori.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma, addì 29 novembre 1968
SARAGAT
GUI
Visto, il Guardasigilli: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1969
Atti del Governo, registro n. 225, foglio n. 21. - GRECO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-11-29;1395#art-2