Art. 1

In vigore dal 10 set 1969
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera; Visto il decreto del medico provinciale di Padova in data 18 aprile 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale "Santa Maria" di Montagnana, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132; Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa e l'art. 3 dello statuto dell'ente; Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno; Decreta: L'ospedale "Santa Maria", con sede in Montagnana, (Padova), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero. Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue: un membro eletto dal consiglio provinciale di Padova; tre membri eletti dal consiglio comunale di Montagnana; due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 5 settembre 1940, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1954, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 1954, registro n. 17 Interno, foglio n. 34. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 21 novembre 1968 SARAGAT ZELIOLI LANZINI - RESTIVO. Visto, il Guardasigilli: GAVA Registrato alla Corte dei conti, addì 13 agosto 1969 Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 191. - CARUSO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-11-21;1673#art-1

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Art. 1 Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale "Santa Maria", con sede in Montagnana. — Testo vigente | Portale Normativo