Art. 1
In vigore dal 10 ago 1969
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;
Visto il decreto del medico provinciale di Frosinone in data 22 aprile 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale "G. Ferrari" di Ceprano, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della legge stessa;
Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa e l'art. 2 dello statuto dell'ente;
Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;
Decreta:
L'ospedale "G. Ferrari", con sede in Ceprano (Frosinone), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.
Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto e composto come segue:
un membro eletto dal consiglio provinciale di Frosinone;
tre membri eletti dal consiglio comunale di Ceprano;
due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 8 novembre 1878, modificato con regio decreto 29 ottobre 1925.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 21 novembre 1968
SARAGAT
ZELIOLI LANZINI - RESTIVO
Visto, il Guardasigilli: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1969
Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 18. - CARUSO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-11-21;1644#art-1