Art. 2
In vigore dal 28 gen 1969
Il richiamo avrà luogo nel tempo, nei modi e per la durata che saranno stabiliti dal Ministro per la difesa.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 21 novembre 1968
SARAGAT
GUI
Visto, il Guardasigilli: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 gennaio 1969
Atti del Governo, registro n. 224, foglio n. 124. - GRECO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-11-21;1319#art-2