Art. 2

In vigore dal 28 gen 1969
Il richiamo avrà luogo nel tempo, nei modi e per la durata che saranno stabiliti dal Ministro per la difesa. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 21 novembre 1968 SARAGAT GUI Visto, il Guardasigilli: GAVA Registrato alla Corte dei conti, addì 2 gennaio 1969 Atti del Governo, registro n. 224, foglio n. 124. - GRECO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-11-21;1319#art-2

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Art. 2 Richiamo alle armi per speciali esigenze e per istruzione nel corso dell'esercizio 1969 di sottufficiali e graduati della forza in congedo appartenenti alle diverse categorie e specialita' del C.E.M.M. — Testo vigente | Portale Normativo