Art. 1
In vigore dal 2 dic 1969
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;
Visto il decreto del medico provinciale di Reggio Calabria in data 1 giugno 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale "Maria Pia di Savoia", di Oppido Mamertina, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;
Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa e l' dello statuto dell'ente;
Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;
Decreta:
L'ospedale "Maria Pia di Savoia", con sede in Oppido Mamertina (Reggio Calabria) di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.
Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:
un membro eletto dal consiglio provinciale di Reggio Calabria;
tre membri eletti dal consiglio comunale di Oppido Mamertina;
due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 28 settembre 1870, modificato con regio decreto 27 febbraio 1939.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 19 novembre 1968
SARAGAT
ZELIOLI LANZINI - RESTIVO
Visto, il Guardasigilli: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1969
Atti del Governo, registro n. 23, foglio n. 15. - CARUSO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-11-19;1697#art-1