Art. 1
In vigore dal 11 set 1969
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;
Visto il decreto del medico provinciale di Frosinone in data 22 aprile 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale "In memoria dei caduti per la Patria" di Isola del Liri, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;
Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa e l'art. 2 dello statuto dell'ente;
Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;
Decreta:
L'ospedale "In memoria dei caduti per la Patria", con sede in Isola del Liri (Frosinone), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.
Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:
un membro eletto dal consiglio provinciale di Frosinone;
tre membri eletti dal consiglio comunale di Isola del Liri;
due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 24 settembre 1931, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 1966, registro n. 34 Interno, foglio n. 280.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 19 novembre 1968
SARAGAT
ZELIOLI LANZINI - RESTIVO
Visto, il Guardasigilli: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 agosto 1969
Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 199. - CARUSO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-11-19;1674#art-1