Art. 1

In vigore dal 30 lug 1969
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera; Visto il decreto del medico provinciale di Campobasso in data 6 maggio 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile del Santissimo Rosario di Venafro è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132; Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa e l'art. 2 dello, statuto dell'ente; Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno; Decreta: L'ospedale civile del Santissimo Rosario, con sede in Venafro (Campobasso), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero. Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue: un membro eletto dal consiglio provinciale di Campobasso; tre membri eletti dal consiglio comunale di Venafro; due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 24 maggio 1943, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1951, registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 1951, registro n. 28 Interno, foglio n. 151. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 19 novembre 1968 SARAGAT ZELIOLI LANZINI - RESTIVO Visto, il Guardasigilli: GAVA Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1969 Atti del Governo, registro n. 227, foglio n. 144. - CARUSO
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Art. 1 Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile del Santissimo Rosario, con sede in Venafro. — Testo vigente | Portale Normativo