Art. 1

In vigore dal 9 mag 1969
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera; Visto il decreto del medico provinciale di Cuneo in data 8 luglio 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale "S. Croce", di Cuneo, è stato classificato ospedale generale provinciale a norma degli articoli 19, 20, 22 e 54 della citata legge n. 132; Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa e l'art. 2 dello statuto dell'ente; Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno; Decreta: L'ospedale "S. Croce", con sede in Cuneo, di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero. Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue: cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Cuneo; due membri eletti dal consiglio comunale di Cuneo; due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 19 febbraio 1931, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1948 e con decreto del Presidente della Repubblica 1 aprile 1965, registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1965, registro n. 15 Interno, foglio n. 122. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 19 novembre 1968 SARAGAT ZELIOLI LANZINI - RESTIVO Visto, il Guardasigilli: GAVA Registrato alla Corte dei conti, addì 14 aprile 1969 Atti del Governo, registro n. 226, foglio n. 50. - GRECO
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Art. 1 Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale "S. Croce", con sede in Cuneo. — Testo vigente | Portale Normativo