Art. 1
In vigore dal 25 lug 1969
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norma sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;
Visto il decreto del medico provinciale di Varese in data 26 aprile 1968, con il quale, sentito il Consiglio provinciale di sanità, l'ospedale "Carlo Ondoli" di Angera è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;
Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa e l'art. 2 dello statuto dell'ente;
Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;
Decreta:
L'ospedale "Carlo Ondoli", con sede in Angera (Varese), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.
Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto e composto come segue:
un membro eletto dal consiglio provinciale di Varese;
tre membri eletti dal consiglio comunale di Angera;
due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 25 ottobre 1881, modificato con regio decreto 7 aprile 1938 e con decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1955.
Il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 15 novembre 1968
SARAGAT
ZELIOLI LANZINI - RESTIVO
Visto, il Guardasigilli: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1 luglio 1969
Atti del Governo, registro n. 227, foglio n. 87. - GRECO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-11-15;1604#art-1