Art. 1

In vigore dal 20 lug 1969
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera; Visto il decreto del medico provinciale di Torino in data 30 aprile 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale maggiore di Chieri è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132; Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa e l'art. 2 dello statuto dell'ente; Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno; Decreta: L'ospedale maggiore, con sede in Chieri (Torino), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero. Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue: un membro eletto dal consiglio provinciale di Torino; tre membri eletti dal consiglio comunale di Chieri; due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1956, registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre 1956, registro interno, foglio n. 237. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 15 novembre 1968 SARAGAT ZELIOLI LANZINI - RESTIVO Visto, il Guardasigilli: CAVA Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1969 Atti del Governo, registro n. 227, foglio n. 65. - GRECO
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Art. 1 Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale maggiore, con sede in Chieri. — Testo vigente | Portale Normativo