Art. 1
In vigore dal 19 lug 1969
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;
Visto il decreto del medico provinciale di Como in data 18 aprile 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale "Appiani e Mira", di Bosisio Parini, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;
Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa e l'art. 2 dello statuto dell'ente;
Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;
Decreta:
L'ospedale "Appiani e Mira", con sede in Bosisio Parini (Como), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.
Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:
un membro eletto dal consiglio provinciale di Como;
tre membri eletti dal consiglio comunale di Bosisio Parini;
due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 5 dicembre 1872, modificato con regio decreto 25 febbraio 1892, con regio decreto 13 giugno 1929, e con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1951, registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1951, registro n. 39, foglio n. 3.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 12 novembre 1968
SARAGAT
ZELIOLI LANZINI - RESTIVO
Visto, il Guardasigilli: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1969
Atti del Governo, registro n. 227, foglio n. 57. - GRECO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-11-12;1578#art-1