Art. 1
In vigore dal 29 mar 1969
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;
Visto il decreto del medico provinciale di Milano in data 13 giugno 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'istituto ortopedico "G. Pini", di Milano, è stato classificato ospedale specializzato provinciale a norma degli articoli 19, 20, 24 e 54 della citata legge n. 132;
Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa e l'art. 2 dello statuto dell'ente;
Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;
Decreta:
L'istituto ortopedico "G. Pini", con sede in Milano, di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.
Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:
cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Milano;
due membri eletti dal consiglio comunale di Milano;
due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 24 dicembre 1911, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1956, registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 1956, registro n. 13 Interno, foglio n. 75, e con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1962, registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 1962, registro n. 27 Interno, foglio n. 333.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 12 novembre 1968
SARAGAT
ZELIOLI LANZINI - RESTIVO
Visto, il Guardasigilli: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1969
Atti del Governo, registro n. 225, foglio n. 121. - GRECO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-11-12;1474#art-1