Art. 1

In vigore dal 23 mar 1969
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera; Visto il decreto del medico provinciale di Milano in data 7 maggio 1968, con il quale sentito il consiglio provinciale di sanità, il pio istituto oftalmico di Milano è stato classificato ospedale specializzato provinciale a norma degli articoli 19, 20, 24 e 54 della citata legge n. 132; Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa e l'art. 2 dello statuto dell'ente; Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno; Decreta: Il pio istituto oftalmico, con sede in Milano, di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero. Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue: cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Milano; due membri eletti dal consiglio comunale di Milano; due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 23 agosto 1929. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 12 novembre 1968 SARAGAT ZELIOLI LANZINI - RESTIVO Visto, il Guardasigilli: GAVA Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1969 Atti del Governo, registro n. 225, foglio n. 81. - GRECO
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Art. 1 Dichiarazione di ente ospedaliero del pio Istituto oftalmico di Milano. — Testo vigente | Portale Normativo