Art. 1
In vigore dal 19 mar 1969
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 23. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza sono aggiunti quelli di:
Diritto pubblico generale;
Teoria generale del diritto.
Nello stesso corso di laurea l'insegnamento complementare di "Legislazione sociale" è soppresso.
Art. 42. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio è aggiunto quello di "Ragioneria delle aziende pubbliche".
Art. 45. - All'elenco degli istituti annessi alla facoltà di economia e commercio sono aggiunti quelli di:
Istituto di lingua e letteratura latina;
Istituto di geografia umana.
Art. 46. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere è aggiunto quello di "Storia della cultura ispanica".
Art. 51. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti quelli di:
Aerotopografia archeologica;
Storia della critica letteraria;
Storia dell'arte fiamminga e olandese;
Storia della miniatura;
Storia del disegno, dell'incisione e della grafica;
Storia delle arti decorative industriali;
Museologia;
Storia dell'arte contemporanea.
Art. 53. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo) è aggiunto quello di: "Filologia celtica".
Art. 75. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica (indirizzo organico-biologico ed inorganico-chimico-fisico) è aggiunto quello di "Spettroscopia molecolare".
Art. 78. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica industriale è aggiunto quello di "Spettroscopia molecolare".
Art. 84. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali sono aggiunti quelli di: "Pedagogia", "Paleontologia dei vertebrati" e di "Micropaleontologia".
Art. 87. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche sono aggiunti quelli di:
Psicologia;
Demografia;
Filosofia della scienza.
Art. 89. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze geologiche è aggiunto quello di: "Paleontologia dei vertebrati".
Art. 90, relativo alle norme sulle propedeuticità ed esami è modificato nel senso che l'ultimo comma è abrogato e sostituito dal seguente:
"L'esame di geologia deve precedere l'esame di geologia razionale e quello di geologia applicata, l'esame di paleontologia deve precedere l'esame di geologia".
Art. 134. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina veterinaria sono aggiunti quelli di:
Patologia aviare;
Profilassi delle malattie parassitarie degli animali domestici;
Semeiotica medica e metodologia clinica;
Endocrinologia degli animali domestici.
Nello stesso corso di laurea l'insegnamento complementare di "Idrobiologia e pescicoltura (semestrale) è soppresso e sostituito da quello di "Igiene e controllo dei prodotti della pesca con elementi di pescicoltura".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 12 novembre 1968
SARAGAT
SCAGLIA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1969
Atti del Governo, registro n. 225, foglio n. 70 GRECO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-11-12;1438#art-1