Art. 1
In vigore dal 21 set 1969
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;
Visto il decreto del medico provinciale di Arezzo in data 30 maggio 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale degli infermi "Santa Maria della Misericordia" di Cortona, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;
Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa e l'art. 2 dello statuto dell'ente;
Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;
Decreta:
L'ospedale degli infermi "S. Maria della Misericordia", con sede in Cortona (Arezzo), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.
Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:
un membro eletto dal consiglio provinciale di Arezzo;
tre membri eletti dal consiglio comunale di Cortona;
due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 19 luglio 1908, modificato con regio decreto 5 maggio 1939.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 5 novembre 1968
SARAGAT
ZELIOLI LANZINI - RESTIVO
Visto, il Guardasigilli: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1969
Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 224. - CARUSO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-11-05;1676#art-1