Art. 1
In vigore dal 9 set 1969
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;
Visto il decreto del medico provinciale di Ferrara in data 29 aprile 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale mandamentale "San Giuseppe" di Copparo, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;
Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa e l'art. 2 dello statuto dell'ente;
Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;
Decreta:
L'ospedale mandamentale "San Giuseppe", con sede in Copparo (Ferrara), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.
Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:
un membro eletto dal consiglio provinciale di Ferrara;
tre membri eletti dal consiglio comunale di Copparo;
due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 9 ottobre 1910, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1961 e con decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1964, registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 1964, registro n. 13 Interno, foglio n. 213.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 5 novembre 1968
SARAGAT
ZELIOLI LANZINI - RESTIVO
Visto, il Guardasigilli: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1969
Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 177. - CARUSO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-11-05;1666#art-1