Art. 1

In vigore dal 25 mag 1969
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera; Visto il decreto del medico provinciale di Brescia in data 30 aprile 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile di Iseo è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132; Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa e l'art. 2 dello statuto dell'ente; Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno; Decreta: L'ospedale civile con sede in Iseo (Brescia), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero. Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue: un membro eletto dal consiglio provinciale di Brescia; tre membri eletti dal consiglio comunale di Iseo; due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 17 maggio 1877, modificato con regio decreto 19 maggio 1939. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 ottobre 1968 SARAGAT ZELIOLI LANZINI - RESTIVO Visto, il Guardasigilli: GAVA Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1969 Atti del Governo, registro n. 226, foglio n. 122. - GRECO
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Art. 1 Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile, con sede in Iseo. — Testo vigente | Portale Normativo