Statuto dell'Istituto universitario di lingue moderne

Art. 49

In vigore dal 13 mar 1998
Possono iscriversi ai corsi i diplomati degli istituti di istruzione secondaria superiore. Il consiglio della scuola potrà valutare, ai fini di eventuali abbreviazioni di corso, gli studi universitari compiuti altrove dai candidati. Il consiglio della scuola stabilisce anno per anno il numero massimo degli studenti che possono essere iscritti al 1° anno di corso. Gli iscritti alla scuola dovranno versare le seguenti tasse: e soprattasse: 1) Tassa annuale di iscrizione di L. 50.000. 2) Soprattassa annuale esami di profitto L. 10.000. 3) Soprattassa esami di diploma L. 6000. 4) Tassa di diploma L. 6000. Il consiglio di amministrazione, su proposta del competente consiglio della scuola speciale di relazioni pubbliche determinerà annualmente i contributi da versare da parte degli iscritti

Note all'articolo

  • Il Decreto Rettorale 2 febbraio 1998 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Dopo l'art. 24, sono inseriti i seguenti nuovi articoli 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-31;1490#art-sdi-49

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Art. 49 Istituzione del libero Istituto universitario di lingue moderne, con sede principale in Milano. — Testo vigente | Portale Normativo