Art. 2
In vigore dal 4 apr 1969
L'istituto universitario anzidetto appartiene alla categoria di cui al n. 2 dell' del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, ed il mantenimento ne è assicurato dall'ente morale "Scuola superiore per interpreti e traduttori.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 ottobre 1968
SARAGAT
SCAGLIA - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: CAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1969
Atti del Governo, registro n. 225, foglio n. 143. - GRECO
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-31;1490#art-rd-2