Art. 1
In vigore dal 25 mar 1969
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;
Visto il decreto del medico provinciale di Cremona in data 23 aprile 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale maggiore di Crema è stato classificato ospedale generale provinciale a norma degli articoli 19, 20, 22 e 54 della citata legge n. 132;
Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa e l'art. 2 dello statuto dell'ente;
Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;
Decreta:
L'ospedale maggiore, con sede in Crema, di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.
Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto e composto come segue:
cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Cremona;
due membri eletti dal consiglio comunale di Crema;
due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1961, n. 1533.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 ottobre 1968
SARAGAT
ZELIOLI LANZINI - RESTIVO
Visto, il Guardasigilli: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1969
Atti del Governo, registro n. 225, foglio n. 86. - GRECO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-31;1460#art-1