Art. 1

In vigore dal 25 mar 1969
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera; Visto il decreto del medico provinciale di Venezia in data 27 aprile 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di Sanità, l'ospedale al mare di Lido di Venezia è stato classificato ospedale generale provinciale a norma degli articoli 19, 20, 22 e 54 della citata legge n. 132; Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa e l'art. 4 dello statuto dell'ente; Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno; Decreta: L'ospedale al mare, con sede in Lido di Venezia, di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero. Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto e composto come segue: cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Venezia; due membri eletti dal consiglio comunale di Venezia; due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1954, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 1954, registro n. 16 Interno, foglio n. 381. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 ottobre 1968 SARAGAT ZELIOLI LANZINI - RESTIVO Visto, il Guardasigilli: GAVA Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1969 Atti del Governo, registro n. 225, foglio n. 82. - GRECO
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Art. 1 Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale al mare, con sede in Lido di Venezia. — Testo vigente | Portale Normativo