Statuto dell'istituto universitario di magistero di Cassino›Titolo SESTO
Art. 72
In vigore dal 28 feb 1969
Gli studenti di disagiata condizione economica sono dispensati dal pagamento delle tasse, soprattasse e contributi di ogni specie:
a) per l'immatricolazione e l'iscrizione al primo anno, in tutto o per la metà, se nel corso per l'ammissione abbiano conseguito rispettivamente la valutazione di nove o otto decimi;
b) per l'iscrizione agli anni successivi al primo, in tutto o per la metà, secondo che abbiano superato tutti gli esami del piano di studi consigliato dall'istituto per l'anno precedente o di un diverso piano di studi giudicato equivalente dall'istituto stesso, senza essere stati mai respinti in alcuno di essi conseguendovi una media di nove decimi dei voti, con non meno di otto decimi per ognuno di detti esami o almeno otto decimi dei voti in tutti gli esami;
c) per l'esame di laurea o di diploma, in tutto o per la metà della soprattassa in base agli esami dell'ultimo anno di corso superati nei modi di cui alla lettera b);
d) per il diploma finale di studio, in tutto o per la metà della tassa di diploma, secondo che, oltre a soddisfare alla condizione di cui alla precedente lettera e), abbiano superato tale esame con un voto non inferiore a nove e rispettivamente otto decimi.
Per ogni altra forma di dispensa si seguono le disposizioni di legge in vigore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-31;1399#art-sdi-72