Statuto dell'istituto universitario di magistero di Cassino›Titolo TERZO
Art. 30
In vigore dal 28 feb 1969
Coloro che siano forniti di laurea o di diploma conseguiti presso le facoltà di magistero ovvero presso gli istituti superiori di magistero potranno conseguire altra laurea o diploma, secondo le disposizioni contenute nell'art. II del regolamento 4 giugno 1938, n.
1269.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-31;1399#art-sdi-30