Statuto dell'istituto universitario di magistero di CassinoTitolo TERZO

Art. 30

In vigore dal 28 feb 1969
Coloro che siano forniti di laurea o di diploma conseguiti presso le facoltà di magistero ovvero presso gli istituti superiori di magistero potranno conseguire altra laurea o diploma, secondo le disposizioni contenute nell'art. II del regolamento 4 giugno 1938, n. 1269.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-31;1399#art-sdi-30

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 30 Istituzione dell'Istituto universitario di magistero di Cassino. — Testo vigente | Portale Normativo