Statuto dell'istituto universitario di magistero di CassinoTitolo SECONDO

Art. 12

In vigore dal 28 feb 1969
Il direttore dell'istituto è nominato dal consiglio di amministrazione su proposta del consiglio direttivo, che lo designa a maggioranza assoluta dei voti, scegliendolo tra i professori di ruolo o fuori ruolo dell'istituto. A parità di voti è eletto il più anziano di grado. Dura in carica tre anni accademici e può essere confermato. La nomina del direttore può essere revocata, anche prima della scadenza del triennio, ai sensi dell' del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 264.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-31;1399#art-sdi-12

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Art. 12 Istituzione dell'Istituto universitario di magistero di Cassino. — Testo vigente | Portale Normativo