Art. 2
In vigore dal 28 feb 1969
L'istituto universitario predetto appartiene alla categoria di cui al n. 2 dell' del testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ed è a totale carico del consorzio di cui alle premesse.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 ottobre 1968
SARAGAT
SCAGLIA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1969
Atti del Governo, registro n. 225, foglio n. 17. - GRECO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-31;1399#art-rd-2