Art. 1
In vigore dal 26 feb 1969
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge- 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 85. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti quelli di:
28) Immunologia;
29) Biofisica;
30) Virologia;
31) Statistica medica e biometria;
32) Tossicologia;
33) Biochimica applicata.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 ottobre 1968
SARAGAT
SCAGLIA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1969
Atti del Governo, registro n. 225, foglio n. 16. - GRECO
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-31;1397#art-1