Art. 1
In vigore dal 28 gen 1969
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350, modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 66 - Dall'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie sono soppressi i seguenti:
Diritto;
Psicologia dell'età evolutiva;
Storia della scuola;
Filologia germanica;
Teoria e tecnica comunicazioni di massa;
Igiene;
Letteratura ibero-americana;
Storia della filosofia medioevale;
Filosofia della scienza;
Psicologia sociale.
Art. 67. - Dall'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia sono soppressi i seguenti:
Filologia romanza;
Storia della grammatica e della lingua italiana;
Letteratura latina medioevale;
Filologia germanica;
Storia della letteratura italiana moderna e contemporanea.
Art. 68. - Dall'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingua e letterature straniere sono soppressi i seguenti:
Diritto;
Psicologia dell'età evolutiva;
Storia della scuola;
Filosofia morale;
Storia della letteratura italiana moderna e contemporanea;
Teoria e tecniche delle comunicazioni di massa;
Igiene;
Storia del Risorgimento;
Storia delle dottrine politiche;
Filosofia delle scienze;
Psicologia sociale;
Storia economica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 ottobre 1968
SARAGAT
SCAGLIA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 gennaio 1969
Atti del Governo, registro n. 224, foglio n. 116. - GRECO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-31;1317#art-1