Art. 1

In vigore dal 11 gen 1969
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università cattolica del "Sacro Cuore" di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2030, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università cattolica del "Sacro Cuore" di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 106 sono inseriti, con il conseguente spostamento della successiva numerazione, i seguenti articoli relativi all'istituzione delle scuole di specializzazione in "Neurologia" e in "Psichiatria". Scuola di specializzazione in neurologia Art. 107. - La scuola di specializzazione in neurologia ha la durata di quattro anni. Alla scuola possono iscriversi, previo esame di ammissione, i laureati in medicina e chirurgia in numero totale di venti per i 4 anni di corso. Il programma delle materie è il seguente: 1° Anno: Anatomia e istologia del sistema nervoso; Fisiologia del sistema nervoso; Biochimica del sistema nervoso; Genetica (elementi); Psicologia generale; Psicopatologia (1°); Semeiotica psichiatrica. 2° Anno: Anatomia e istologia patologica del sistema nervoso; Semeiotica neurologica; Patologia speciale e diagnostica neurologica (1°); Neuroradiologia; Endocrinologia o neurologia vegetativa. 3° Anno: Patologia speciale e diagnostica neurologica (2°); Clinica neurologica (1°); Elettroencefalografia; Elettromiografia ed elettro-diagnostica ed elettroterapia; Neuro-oftalmologia; Neuro-otologia; Esami di laboratorio. 4° Anno: Clinica neurologica e terapia (2°); Neurochirurgia; Teoria e clinica della riabilitazione; Neurotraumatologia anche sotto l'aspetto della medicina legale; Neurologia in rapporto alla patologia internistica. Gli iscritti al 1° corso sono obbligati all'internato in psichiatria per l'intero anno scolastico. Tale internato potrà essere ridotto a non meno di 6 mesi per i medici che prestino servizio in reparto neurologico e a non meno di 4 mesi per coloro che prestino servizio in ospedale psichiatrico. Gli iscritti ai corsi 2°, 3° e 4° sono tenuti all'internato obbligatorio nella clinica neurologica sede della scuola per l'intero anno scolastico. Tale internato potrà essere ridotto a non meno di 4 mesi per anno per i medici che prestino servizio regolare in reparto neurologico. Saranno ammessi al 2°, 3° e 4° anno solo gli specializzandi che avranno superato gli esami delle discipline del precedente anno di corso. Abbreviazioni di corso potranno essere concesse, dopo aver superato un esame di ammissione e sempre a giudizio del direttore della scuola, nella seguente misura: a) abbreviazione di due anni agli specialisti in psichiatria, neuropsichiatria infantile e neurochirurgia; b) abbreviazione di un anno agli specialisti in materie affini (medicina interna, otorinolaringoiatria, oculistica, radiologia). Per conseguire il diploma di specializzazione gli iscritti, dopo aver superato gli esami del 4° anno di corso, dovranno sostenere l'esame di diploma che consiste nella presentazione e discussione di una tesi su argomento di interesse neurologico". Scuola di specializzazione in psichiatria Art. 108. - La scuola di specializzazione in psichiatria ha la durata di quattro anni. Alla scuola possono iscriversi, previo esame di ammissione, i laureati in medicina e chirurgia in numero totale di venti per i 4 anni di corso. Il programma delle materie di insegnamento e il seguente: 1° Anno: Anatomia e istologia del sistema nervoso; Fisiologia del sistema nervoso; Biochimica del sistema nervoso; Genetica (elementi); Psicologia generale; Psicopatologia (1°); Semeiotica psichiatrica. 2° Anno: Anatomia e istologia patologica del sistema nervoso; Semeiotica neurologica; Patologia speciale e diagnostica neurologica; Neuro-radiologia; Endocrinologia e neurologia vegetativa; Elettroencefalografia. 3° Anno: Patologia speciale psichiatrica; Psicopatologia (2°); Clinica psichiatrica (1°); Psicologia clinica e psicodiagnostica; Psicofarmacologia; Psichiatria in rapporto con la patologia-internistica; Esami di laboratorio. 4° Anno: Clinica psichiatrica (2°); Terapia psichiatrica generale; Psicoterapia; Neuropsichiatria infantile; Psichiatria forense e legislazione psichiatrica; Psichiatria sociale (del lavoro, scolastica, igiene e profilassi mentale). Gli iscritti ai corsi 1°, 3° e 4° sono tenuti all'internato obbligatorio nel reparto psichiatrico sede della scuola per l'intero anno scolastico. Tale internato potrà essere ridotto a non meno di 4 mesi per anno per i medici che prestino servizio regolare in ospedale psichiatrico. Gli iscritti al 2° anno sono obbligati all'internato nella clinica neurologica sede dell'omonima scuola per l'intero anno scolastico. Tale internato potrà essere ridotto ad un periodo non inferiore a 6 mesi per i medici che prestino regolare servizio in ospedale psichiatrico e ad un periodo non inferiore a 4 mesi per i medici che prestino regolare servizio in un reparto neurologico. L'ammissione al 2°, 3° e 4° corso è subordinata al superamento degli esami delle materie previste per l'anno precedente. Abbreviazioni di corso potranno essere concesse, dopo aver superato un esame di ammissione e sempre a giudizio del direttore della scuola, nelle misure seguenti: a) abbreviazioni di 2 anni agli specialisti in neurologia e in neuropsichiatria infantile; b) abbreviazione di 1 anno agli specialisti in altre materie affini (psicologia, medicina generale, neurochirurgia). Per conseguire il diploma di specializzazione gli iscritti, dopo aver superato gli esami del 4° anno di corso, dovranno sostenere l'esame di diploma che consiste nella presentazione e discussione di una tesi su argomento di interesse psichiatrico. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 ottobre 1968 SARAGAT SCAGLIA Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1968 Atti del Governo, registro n. 224, foglio n. 40. - GRECO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-31;1254#art-1

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Art. 1 Modificazioni allo statuto dell'Universita' cattolica del "Sacro Cuore", di Milano. — Testo vigente | Portale Normativo