Art. 1
In vigore dal 11 gen 1969
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 51. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è aggiunto quello di "Immunologia".
Art. 83. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie sono aggiunti quelli di:
Coltivazioni in ambiente protetto (semestrale);
Fitoiatria;
Microbiologia enologica (semestrale);
Parassitologia animale dei vegetali;
Scienza dell'alimentazione del bestiame;
Virologia (semestrale).
Nel predetto corso di laurea gli insegnamenti complementari di "Viticoltura" e "Fisiopatologia vegetale" (semestrale) passano in annuale.
Nello stesso corso di laurea l'insegnamento complementare di "Ecologia" (semestrale) è soppresso e sostituito da quello di "Ecologia agraria".
Art. 86. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina veterinaria sono aggiunti quelli di:
Semeiotica medica veterinaria;
Semeiotica e diagnostica chirurgica veterinaria;
Basi scientifiche, metodologia e tecnica della fecondazione artificiale degli animali domestici.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 ottobre 1968
SARAGAT
SCAGLIA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1968
Atti del Governo, registro n. 224, foglio n. 42. - GRECO
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-31;1253#art-1