Art. 1

In vigore dal 11 gen 1969
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 51. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è aggiunto quello di "Immunologia". Art. 83. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie sono aggiunti quelli di: Coltivazioni in ambiente protetto (semestrale); Fitoiatria; Microbiologia enologica (semestrale); Parassitologia animale dei vegetali; Scienza dell'alimentazione del bestiame; Virologia (semestrale). Nel predetto corso di laurea gli insegnamenti complementari di "Viticoltura" e "Fisiopatologia vegetale" (semestrale) passano in annuale. Nello stesso corso di laurea l'insegnamento complementare di "Ecologia" (semestrale) è soppresso e sostituito da quello di "Ecologia agraria". Art. 86. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina veterinaria sono aggiunti quelli di: Semeiotica medica veterinaria; Semeiotica e diagnostica chirurgica veterinaria; Basi scientifiche, metodologia e tecnica della fecondazione artificiale degli animali domestici. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 ottobre 1968 SARAGAT SCAGLIA Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1968 Atti del Governo, registro n. 224, foglio n. 42. - GRECO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-31;1253#art-1

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Art. 1 Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Torino. — Testo vigente | Portale Normativo