Art. 1

In vigore dal 7 gen 1969
N. 1244. Decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1968, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Associazione nazionale combattenti e reduci, con sede in Roma, viene autorizzata ad accettare la donazione, disposta dal comune di Passignano sul Trasimeno (Perugia) con atto di "cessione gratuita di immobile condizionata" a rogito dott. Mari-Cesarini Carlo, notaio residente a Nocera Umbra, in data 18 febbraio 1967, rep. n. 16578, racc. n. 1942, con il quale viene trasferito alla sezione combattenti e reduci della frazione di Castel Rigone, comune di Passignano sul Trasimeno e, per essa, all'Associazione nazionale combattenti e reduci, un immobile costituito da un fabbricato con terreno annesso, posto in detta località, da destinare permanentemente ed esclusivamente a sede della suddetta sezione combattenti e reduci. Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1968 Atti del Governo, registro n. 224, foglio n. 43. - GRECO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-31;1244#art-1

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Art. 1 Autorizzazione all'Associazione nazionale combattenti e reduci, con sede in Roma, ad accettare una donazione. — Testo vigente | Portale Normativo