Art. 1
In vigore dal 10 dic 1968
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto il regio decreto 3 aprile 1926, n. 746, che approva il regolamento sul servizio automobilistico delle amministrazioni dello Stato, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1952, n. 1503;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
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Il comma aggiunto dal decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1952, n. 1503, all' del regolamento sul servizio automobilistico delle amministrazioni dello Stato, approvato con regio decreto 3 aprile 1926, n. 746, è sostituito dai seguenti commi:
"Può essere assegnata una vettura automobile agli ex Presidenti della Repubblica e agli ex Presidenti del Consiglio dei Ministri.
Può inoltre essere assegnata una vettura automobile agli ex Presidenti del C.N.E.L. e a magistrati o funzionali di qualifica corrispondente agli ex gradi I e II del cessato ordinamento gerarchico, collocati a riposo per limiti di età o per infermità, purchè non siano iscritti in albi professionali o non siano forniti di vettura automobile per altri incarichi.
Le assegnazioni di cui al precedente comma non possono superare il numero di venti e sono autorizzate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, tenuto conto della qualifica posseduta dai magistrati e funzionari anzidetti all'atto del collocamento a riposo o, a parità di qualifica, della rispettiva anzianità".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-31;1206#art-1