Art. 1

In vigore dal 10 dic 1968
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto il regio decreto 3 aprile 1926, n. 746, che approva il regolamento sul servizio automobilistico delle amministrazioni dello Stato, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1952, n. 1503; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: . Il comma aggiunto dal decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1952, n. 1503, all' del regolamento sul servizio automobilistico delle amministrazioni dello Stato, approvato con regio decreto 3 aprile 1926, n. 746, è sostituito dai seguenti commi: "Può essere assegnata una vettura automobile agli ex Presidenti della Repubblica e agli ex Presidenti del Consiglio dei Ministri. Può inoltre essere assegnata una vettura automobile agli ex Presidenti del C.N.E.L. e a magistrati o funzionali di qualifica corrispondente agli ex gradi I e II del cessato ordinamento gerarchico, collocati a riposo per limiti di età o per infermità, purchè non siano iscritti in albi professionali o non siano forniti di vettura automobile per altri incarichi. Le assegnazioni di cui al precedente comma non possono superare il numero di venti e sono autorizzate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, tenuto conto della qualifica posseduta dai magistrati e funzionari anzidetti all'atto del collocamento a riposo o, a parità di qualifica, della rispettiva anzianità".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-31;1206#art-1

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