Art. 1

In vigore dal 2 dic 1969
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera; Visto il decreto del medico provinciale di Arezzo in data 30 maggio 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale "Alberti", di S. Giovanni Valdarno, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132; Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa e l' dello statuto dell'ente; Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno; Decreta: L'ospedale "Alberti", con sede in S. Giovanni Valdarno (Arezzo), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero. Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue: un membro eletto dal consiglio provinciale di Arezzo; tre membri eletti dal consiglio comunale di San Giovanni Valdarno; due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 16 dicembre 1937, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1964, registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 1964, registro n. 29 Interno, foglio n. 54; Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 ottobre 1968 SARAGAT ZELIOLI LANZINI - RESTIVO Visto, il Guardasigilli: GAVA Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1969 Atti del Governo, registro n. 230, foglio n. 14. - CARUSO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-28;1696#art-1

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Art. 1 Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale "Alberti", con sede in S. Giovanni Valdarno. — Testo vigente | Portale Normativo