Art. 1
In vigore dal 11 nov 1969
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;
Visto il decreto del medico provinciale di Arezzo in data 30 maggio 1968, con il quale, sentito il Consiglio provinciale di sanità, l'ospedale "della Misericordia", di Montevarchi è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;
Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa e l' dello statuto dell'ente;
Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;
Decreta:
L'ospedale "della Misericordia", con sede in Montevarchi (Arezzo), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.
Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:
un membro eletto dal consiglio provinciale di Arezzo;
tre membri eletti dal consiglio comunale di Montevarchi;
due membri designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 28 marzo 1938, in rappresentanza degli originari interessi dell'ente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 ottobre 1968
SARAGAT
RESTIVO - ZELIOLI LANZINI
Visto, il Guardasigilli: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1969
Atti del Governo, registro n. 229, foglio n. 113. - CARUSO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-28;1692#art-1