Art. 1

In vigore dal 15 feb 1969
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1107 e modificato con regio decreto 2 ottobre 1940, n. 1471, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 15. - L'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze politiche è modificato nel senso che l'insegnamento di "Geografia ed etnografia coloniale" muta denominazione in quello di Etnologia"; Art. 43. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie sono aggiunti quelli di: Microbiologia lattiero-casearia; Scienza dell'alimentazione del bestiame; Olivicoltura (semestrale); Virologia (semestrale); Cooperazione agricola (semestrale); Micologia (semestrale); Tecnica della sperimentazione in agricoltura (semestrale); Economia dei mercati agricoli (semestrali); Tecnologia delle conserve alimentari (semestrale); Elettrificazione agricola (semestrale). Nello stesso corso di laurea dopo il penultimo comma è inserito il seguente: "Il corso di economia e politica agraria - pur restando biennale ed unito quanto all'insegnamento - comporta per quanto riguarda l'accertamento due esami distinti uno alla fine del 3° anno di corso (Economia agraria) ed uno alla fine del 4° anno di corso (Politica agraria)". Art. 44, relativo alle norme sulle propedeuticità ed esami del corso di laurea in scienze agrarie è modificato nel senso che viene aggiunto il seguente nuovo comma: "L'esame di chimica generale ed inorganica e quello di fisica debbono precedere quello di mineralogia e geologia". Art. 56. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina veterinaria sono aggiunti quelli di: Genetica animale; Semeiotica medica e metodologia clinica veterinaria; Fisiopatologia comparata; Anatomia topografica. Nello stesso articolo dopo l'elenco degli insegnamenti complementari il primo comma è abrogato e sostituito dai seguenti: "Gli insegnamenti biennali di "Anatomia degli animali domestici con istologia ed embriologia" e di "Fisiologia generale e speciale degli animali domestici e chimica biologica" comportano ciascuno due esami distinti che lo studente dovrà sostenere rispettivamente dopo il primo e dopo il secondo anno di corso". Gli insegnamenti biennali di "Patologia generale ed anatomia patologica" e di "Patologia speciale e clinica medica" comportano ciascuno due esami distinti che lo studente dovrà sostenere rispettivamente dopo il terzo e dopo il quarto anno di corso". Dopo l'art. 123 è aggiunto il seguente nuovo articolo relativo alla istituzione del corso di perfezionamento in patologia aviare annesso alla facoltà di medicina veterinaria. Corso di perfezionamento in patologia aviare Art. 124. - La durata del corso è di un anno, le materie di insegnamento sono: Cenni di anatomia e fisiologia degli uccelli domestici; Igiene degli allevamenti avicoli e dell'alimentazione degli uccelli domestici; Malattie di origine nutritiva e carenziale; Malattie infettive; Malattie parassitarie; Avvelenamenti; Malattie ed eziologia indeterminata ed ereditaria; Anatomia ed istologia patologica. Le esercitazioni riguarderanno essenzialmente la anatomia e l'istologia patologica e la diagnosi di laboratorio delle malattie infettive parassitarie. Esse saranno integrate da sopraluoghi presso allevamenti avicoli a carattere rurale ed industriale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 27 ottobre 1968 SARAGAT SCAGLIA Visto, il Guardasigilli: GAVA Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1969 Atti del Governo registro n. 224, foglio n. 165 - GRECO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-27;1368#art-1

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