Art. 1
In vigore dal 27 dic 1968
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 704, con il quale sono stati assegnati alle varie facoltà universitarie, con effetto dall'anno accademico 1968-69, centonovantaquattro posti di professore di ruolo dei duecentoquaranta istituiti, per l'anno accademico medesimo, con la legge 24 febbraio 1967, n. 62;
Vista la deliberazione in data 1 ottobre 1968, con la quale la facoltà di medicina e chirurgia dell'università di Messina ha chiesto alla facoltà di magistero della stessa università il prestito di un posto di professore di ruolo per le esigenze dell'insegnamento;
Vista la deliberazione in data 18 ottobre 1968, con la quale la predetta facoltà di magistero aderisce alla richiesta anzidetta;
Visto il parere favorevole espresso al riguardo dal senato accademico dell'Università di Messina nell'adunanza del 19 ottobre 1968;
Ravvisata la necessità, nel superiore interesse degli studi, di dar corso al trasferimento proposto dalle predette autorità accademiche;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 704, è parzialmente rettificato nel senso che il posto assegnato alla facoltà di magistero dell'Università di Messina, con effetto dall'anno accademico 1968-1969 è trasferito alla facoltà di medicina e chirurgia della stessa università.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 24 ottobre 1968
SARAGAT
SCAGLIA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1968
Atti del Governo, registro n. 224, foglio n. 21. - GRECO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-24;1221#art-1