Art. 1
In vigore dal 26 dic 1968
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 47 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
Visto l'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, concernente leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1968, n. 168, concernente la determinazione delle aliquote di sottufficiali, graduati e militari di truppa in congedo illimitato dell'Esercito, che, aventi obblighi di servizio in tempo di pace, possono essere richiamati alle armi nell'anno 1968;
Sulla proposta del Ministro per la difesa;
Decreta:
Articolo unico
Le aliquote di sottufficiali, graduati e militari di truppa in congedo illimitato delle armi e servizi dell'Esercito, aventi obblighi di servizio in tempo di pace, che nell'anno 1968 possono essere richiamati alle armi ai sensi dell'art. 47 della legge 31 luglio 1954, n. 599 e dell'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, quali risultano stabilite con l' del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1968, n. 168, sono così modificate:
a) sottufficiali: sedicimila unità;
b) graduati e militari di truppa: centoventimila unità.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 21 ottobre 1968
SARAGAT
GUI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1968
Atti del Governo, registro n. 224, foglio n. 18. - GRECO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-21;1216#art-1