Art. 1

In vigore dal 2 feb 1969
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera; Visto il decreto del medico provinciale di Ancona in data 11 aprile 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale denominato "Istituto per lo studio e la cura delle malattie reumatiche e cardiovascolari", di Ancona, è stato classificato ospedale specializzato provinciale a norma degli articoli 19, 20, 24 e 54 della citata legge n. 132; Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa e l'art. 2 dello statuto dell'ente; Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno; Decreta: L'ospedale denominato "Istituto per lo studio e la cura delle malattie reumatiche e cardiovascolari", con sede in Ancona, di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero. Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue: cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Ancona; due membri eletti dal consiglio comunale di Ancona; due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1954, n. 1571, registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 1955, registro n. 92, foglio n. 80. Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 ottobre 1968 SARAGAT ZELIOLI LANZINI - RESTIVO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1969 Atti del Governo, registro n. 224, foglio n. 137. - GRECO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-18;1337#art-1

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